Pubblicata la nuova ordinanza regionale per il riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali’.
1.A decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza sono consentite:
a.l’attività delle strutture ricettive extralberghiere(guest house o affittacamere, ostelli per la gioventù, hostel o ostelli, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, bed & breakfast, country house o residenze di campagna, rifugi montani, rifugi escursionistici, case del camminatore, alberghi diffusi).
b.l’attività escursionistica a piedi in natura e nell’aria aperta, anche a titolo professionale, a condizione del rispetto della distanza interpersonale di due metritra i componentidel gruppo escursionistico.
2.dal 25 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche e produttive:a.palestre e piscine;
b.l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di centri e strutture sportive, nonché dei centri ricreativi e culturali, fermo restando la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive e la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in base a questo stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministridel 17 maggio 2020;c.fermo restando la sospensione delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreuticastabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 è consentita l’attività corsisticaindividuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniereecc.).
3.Adecorrere dal 29maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche e produttive:a.le attività degli stabilimenti balnearie lacuali, sulle spiagge libere e altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimoe lacuale;b.le attività dei parchi tematici, parchi zoologici, parchi divertimento, lunaparke spettacolo viaggiante;c.i campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea.
4.Le attività di cuialla presente ordinanzadevono svolgersinel rispetto:a.dei contenuti delle Linee guida allegate alla presente ordinanza, ovvero le Linee guida in corso di predisposizione per le attività a decorrenza differita;b.nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.c.nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.
5.Resta fermoche, allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presenteordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune diriferimento.
Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di Pagina 5 / 32 servizio, esercizi di somministrazione di alimenti e bevandesul postoo da asporto,cui si aggiungono, con la presente ordinanza, le attività artigianalidi prodotti alimentari (a titolo esemplificativo e non esaustivo pizzerie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie ecc.),gli esercizi commerciali di vicinato di prodotti alimentari, leattività commerciali su area pubblica di prodotti alimentari.
La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale.
La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro per lo Sviluppo economicoe ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.La presente ordinanza sarà pubblicata sulBollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regio
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